Conformità  catastale

Dal primo luglio 2010 è entrata in vigore la norma che impone la verifica della regolarità catastale dei fabbricati prima del rogito. Il Notaio, prima della stipula degli atti di vendita dei fabbricati, o di altri atti con i quali si trasferiscono o costituiscono diritti reali sugli stessi (compresi i mutui garantiti da ipoteca) deve verificare che l’immobile sia regolarmente censito presso l'Agenzia Delle Entrate sez. Territorio a nome del legittimo proprietario (o titolare del diritto reale), il quale dovrà dichiarare che i dati catastali e le planimetrie depositate in catasto corrispondono allo stato di fatto del fabbricato.

La mancanza di queste dichiarazioni determina la nullità dell’atto, e dunque l’invalidità della compravendita o della costituzione di ipoteca sull’immobile (art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985 n. 52, introdotto dall’art. 19, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78)

Per conformità catastale si intende dunque che l'intestazione indicata in visura corrisponda alla realtà e che le piantine grafiche dell'immobile depositate presso l'Agenzia delle Entrate - Sez. Territorio, raffigurino esattamente lo stato di fatto dell’immobile.

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